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DIABETICI E PATENTE DI GUIDA
Le persone affette da diabete possono guidare veicoli a motore senza alcun pericolo ma solo una valutazione individuale può definire la necessità di restrizioni alla guida.
La diagnosi di diabete non è sufficiente per dare alcun giudizio sulla capacità individuale di condurre un veicolo a motore
La normativa per l’idoneità alla guida di autoveicoli è attualmente regolata dal decreto legislativo 18/04/2011, n. 59 (Decreto legislativo 18 aprile 2011).
In questo ambito, i conducenti sono classificati in due gruppi, essenzialmente correlabili all’utilizzo privato o professionale della patente di guida (Circolare del Ministero della Salute 2011):
- Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B e BE.
- Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all’articolo 311, comma 2, del DPR 16/12/1992, n. 495.
Le procedure e le indicazioni per la certificazione sono differenziate nei diversi gruppi di patenti:
Gruppo 1
• L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida è effettuato dal medico monocratico (di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada), previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
• In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione Medica Locale.
• Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi (es metformina), il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
• In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave (insulina o farmaci insulino-stimolanti) il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età.
• La patente di guida non viene rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente.
Nelle disposizioni per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave.
Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
Gruppo 2
Il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione Medica Locale.
• Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età.
• In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi la Commissione medica locale si avvale della consulenza di un medico specialista in Diabetologia (o specilizzazione equipollente) che deve attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di 3 anni o per un periodo inferiore in relazione all’età.
Per entrambi i gruppi quindi sia il medico monocratico che le Commissioni mediche locali si avvalgono della consulenza da parte di un Medico Specialista in Diabetologia o specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate che rilascia un Certificato Diabetologico.
Il giudizio di idoneità, il profilo di rischio e la durata di validità della patente sono legati al compenso metabolico (definito dalla emoglobina glicata), alla presenza di ipoglicemie, al tipo di farmaci utilizzati, capaci o non capaci di causare ipoglicemia, alla presenza di complicanze (neuropatia, retinopatia, nefropatia, cardiopatia), all’età del paziente.
Il Certificato diabetologico non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi.
Per la redazione del certificato sono indispensabili :
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dato di emoglobina glicata non anteriore a 6 mesi (meglio degli ultimi 3 mesi)
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referto del FOO (fundus oculi) effettuato entro l’anno (meglio degli ultimi 3 mesi soprattutto se già presente retinopatia)
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elenco di tutta la terapia assunta (ipoglicemizzante e non).
E’ importante ricordare che anche dopo il rilascio del suddetto certificato:
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In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile (per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del codice della strada).
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In caso di variazioni della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile (per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del Codice della strada).
Tratto da “Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito 2018”
Consensus SID-AMD (che viene periodicamente rivista ogni 2 anni).